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    Privacy, obblighi degli Amministratori di Sistema (2732 Click)
    Le nuove prescrizioni privacy per i titolari del trattamento
    11/06/2010

     

    Dopo le recenti e numerose modifiche normative o "di prassi" a cui si è assistito negli ultimi tempi, ecco che viene pubblicato un ulteriore provvedimento del Garante Privacy che introduce un nuovo adempimento in materia di gestione e protezione dei dati personali trattati attraverso sistemi informatici e di garanzia della sicurezza degli stessi dati e sistemi. Il Garante Privacy, infatti, con un provvedimento del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" per almeno sei mesi in archivi immodificabili e inalterabili.

    Devono, cioè, essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema e, novità forse più importante, gli access log devono avere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; ciò vuol dire che le registrazioni devono avere i riferimenti temporali certi e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo (non inferiore a sei mesi).

     I titolari dovranno altresì favorire una più agevole conoscenza, nell'ambito della propria organizzazione, dell'esistenza di eventuali amministratori di sistema: è importante garantire, in questo modo, la conoscibilità dell'esistenza di tali figure e di chi svolge ruoli analoghi all'interno di tutti gli enti e le organizzazioni; viene precisato, inoltre, che gli amministratori di sistema, indipendentemente se nominati incaricati o responsabili del trattamento, devono essere sempre persone fisiche ben individuate all'interno del DPS e il loro nomi devono essere comunicati o resi conoscibili da tutti i soggetti interessati. (fonte: Punto Informatico)




     
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